Bonus Facciate 2023: l’agevolazione con detrazione d’imposta del 60% per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali) e il bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche (la detrazione del 75% per gli interventi su edifici già esistenti) scadono il 31 dicembre 2022 e non sono prorogati. Con la fine del 2022, terminerà quindi il periodo di validità del bonus facciate. Il disegno di legge di Bilancio 2023, infatti, non contiene la proroga dell’agevolazione per il prossimo anno.
Bonus Facciate 2023: che cos’è
È chiamato bonus facciate l’agevolazione edilizia che consente di usufruire di detrazioni al 60% per le spese di rifacimento delle facciate esterne degli edifici. L’incentivo, nato nel 2021 con una detrazione al 90%, è stato prorogato con la Legge di Bilancio 2022, ma con un’aliquota al ribasso, ovvero che è scesa al 60%.
Che siano lavori di restauro o di recupero, i contribuenti residenti e non nel territorio dello Stato, così come i soggetti Irpef e soggetti passivi Ires, possono usufruire della detrazione sui lavori effettuati sull’immobile di cui sono possidenti. Non vi è alcun limite di spesa o di tipologia di lavorazione; non vi sono neanche limiti sulle unità immobiliari per cui è possibile usufruire del bonus.
In cosa consiste
La misura consiste nella detrazione fiscale al 60% delle spese che si sono sostenute per interventi su facciate di edifici esistenti. Per poter usufruire della detrazione, è necessario che le spese che si decidono di portare in detrazione, siano documentate ed effettuate con bonifico postale o bancario.
Inoltre è utile sapere che la detrazione, come riporta la guida dell’Agenzia delle Entrate, viene “ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi, e spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda. L’importo che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun periodo d’imposta non può essere utilizzato in diminuzione dell’imposta dei periodi successivi o chiesto a rimborso”.
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